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Che Pensione mi spetta?

2021-09-24 10:41

Patronato Inapi Canada

Che Pensione mi spetta?

Con l'entrata in vigore del Decreto Legge n.4 del 2019 sono cambiate alcune regole per andare in pensione e sono subentrate delle novita'.

 

 

 

 

 

 

 

Con l'entrata in vigore del Decreto Legge n.4 del 2019 sono cambiate alcune regole per andare in pensione e sono subentrate delle novita'. Parliamo della possibilita' di accedere alla Pensione Quota 100, alla Pensione Opzione Donna per le lavoratrici, della sospensione degli adeguamenti alla speranza di vita per la Pensione Anticipata.

 

Illustriamo alcune possibilita' per andare in pensione prima dell'eta' richiesta per la pensione di Vecchiaia.

Per ulteriori informazioni consultare le schede informative sul sito www.inps.it

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PENSIONE QUOTA 100

 

La "Pensione Quota 100" è una prestazione economica a domanda,pagata dall' INPS ai lavoratori dipendenti e autonomi che maturano, nel periodo compreso tra 1 gennaio 2019 e il 31 dicembre 2021, almeno 62 anni di eta'

 

 

 

 

A chi spetta

Spetta ai lavoratori iscritti all'Assicurazione generale Obbligatoria (AGO) che comprende il Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti (FLD) e le gestioni speciali per i lavoratori autonomi (artigiani,commercianti,coltivatori diretti,coloni e mezzadri) e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima, gestite dall'INPS, nonchè agli iscritti alla Gestione Separata.

Chi  è scluso

È escluso dalla pensione Quota 100 il personale militare delle Forze armate, soggetto alla disciplina del decreto legislativo n. 165 del 1997, per il personale delle forze di Polizia penitenziaria, il personale operativo del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e il personale della Guardia di Finanza.

Quali sono i requisiti

Per raggiungere i 38 anni di contributi è valida la contribuzione accreditata a qualsiasi titolo (obbligatoria,volontaria, da riscatto, figurativa) fermo restando il possesso di almeno 35 anni di contribuzione al netto dei periodi di disoccupazione e malattia, ove richiesto dalla gestione a carico della quale è liquidato il trattamento pensionistico.

 

Il requisito contributivo puo' essere perfezionato, su domanda dell'interessato, anche cumulando i periodi assicurativi versati o accreditati presso due o piu' forme di assicurazione obbligatoria gestite dall'INPS.

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LA PENSIONE ANTICIPATA

La pensione anticipata è una prestazione economica a domanda, pagata dall'INPS ai lavoratori dipendenti e autonomi che maturano il requisito contributivo previsto dalla legge, indipendentemente dall'eta' anagrafica

 

A chi spetta

Spetta ai lavoratori iscritti all'Assicurazione generale Obbligatoria (AGO) che comprende il Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti (FLD) e le gestioni speciali per i lavoratori autonomi (artigiani,commercianti,coltivatori diretti,coloni e mezzadri) e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima, gestite dall'INPS, nonchè agli iscritti alla Gestione Separata.

Quali sono i requisiti

Per conseguimento della pensione anticipata è richiesta la cessazione del rapporto di lavoratore dipendente. Non è invece richiesta la cessazione dell'attivita'  svolta in qualita' di lavoratore autonomo.

 

Possono richiedere la pensione anticipata i soggetti in possesso, indipendente dell'eta' anagrafica di:

- 42 anni e 10 mesi di contributi se uomini

- 41 anni e 10 mesi di contributi se donne

 

In base alle norme vigenti, tale requisito (in vigore da 1 gennaio 2016) è previsto fino al 31 dicembre 2026.

Per il raggiungimento del requisito contributivo è valida la contribuzione versata o accreditata a qualsiasi titolo (obbligatoria,volontaria, da riscatto, figurativa) fermo restando il possesso di almeno 35 anni di contribuzione al netto dei periodi di disoccupazione e malattia, ove richiesto dalla gestione a carico della quale è liquidato il trattamento pensionistico.

 

Il requisito contributivo puo' essere perfezionato, su domanda dell'interessato, anche cumulando i periodi assicurativi versati o accreditati presso due o piu' forme di assicurazione obbligatoria gestite dall'INPS.

 

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PENSIONE OPZIONE DONNA

 

La cosiddetta “Opzione donna” è un trattamento pensionistico calcolato secondo le regole di calcolo del sistema contributivo ed erogato, a domanda, in favore delle lavoratrici dipendenti e autonome che hanno maturato i requisiti previsti dalla legge entro il 31 dicembre 2020.

A chi spetta

Possono accedere alla pensione anticipata c.d. opzione donna le lavoratrici che abbiano maturato, entro il 31 dicembre 2020, un’anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni ed un’età anagrafica pari o superiore a 58 anni (per le lavoratrici dipendenti) e a 59 anni (per le lavoratrici autonome).

Ai fini del conseguimento della pensione è richiesta la cessazione del rapporto di lavoro dipendente. Non è invece richiesta la cessazione dell'attività svolta in qualità di lavoratrice autonoma.

Ai fini del perfezionamento del requisito contributivo è valutabile la contribuzione a qualsiasi titolo versata o accreditata in favore dell’assicurata, fermo restando il contestuale perfezionamento del requisito di 35 anni di contribuzione al netto dei periodi di malattia, disoccupazione e/o prestazioni equivalenti, ove richiesto dalla gestione a carico della quale è liquidato il trattamento pensionistico.

La pensione è liquidata esclusivamente con le regole di calcolo del sistema contributivo di cui al decreto legislativo 180/1997.

 

 

Quali sono le decorrenze

Le lavoratrici conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico trascorsi:

 

- 12 mesi dalla data di maturazione dei requisiti, nel caso in cui il trattamento pensionistico

   sia liquidato a carico delle forme di previdenza dei lavoratori dipendenti;

 

- 18 mesi dalla data di maturazione dei requisiti, nel caso in cui il trattamento sia liquidato a carico

  delle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi.

 

Le lavoratrici del comparto scuola e dell’Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica (AFAM), al ricorrere dei requisiti, possono conseguire il trattamento pensionistico rispettivamente a decorrere dal 1° settembre e dal 1° novembre 2021.

La decorrenza del trattamento pensionistico non può essere comunque anteriore al 2 gennaio 2021.

Le lavoratrici che hanno raggiunto i requisiti previsti entro il 31 dicembre 2020 possono conseguire il trattamento pensionistico anche successivamente alla prima decorrenza utile.

 

 

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